SENTENZA DEFINITIVA: L’ASPETTATIVA NON RETRIBUITA È UN DIRITTO PER TUTTI I SINDACATI, NON SOLO PER I PRONTA-FIRMA

Una bella batosta per mala politica e mala “rappresentanza” sindacale

            I PRECEDENTI. Con la sentenza n.° 3624 dell’8 maggio 2018, il Giudice monocratico, Dr.ssa Claudia Canè della Seconda Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, confermava l’aspettativa non retribuita a carico del sindacato Unicobas, assistito dall’Avv. Giovanni Angelozzi del Foro di Roma, dopo analoga vittoria in sede giudiziaria per l’anno scolastico 2016/2017, respingendo il ricorso in opposizione prodotto dal Miur (Gabinetto del Ministro Fedeli), confermando così quanto già stabilito da una precedente sentenza di merito, e condannando il Ministero al pagamento delle spese (4.039 euro).       

            Il Ministero dell’Istruzione, già “recidivo”, perché battuto una prima volta in tribunale, sosteneva ugualmente quanto già preteso nel primo (soccombente) giudizio, ovvero che l’istituto dell’aspettativa sindacale non retribuita spettasse, come per quelle retribuite dallo Stato, solo alle OoSs firmatarie di contratto (Sic!) e “maggiormente rappresentative” (tali in grazia del vergognoso calcolo basato sulle elezioni Rsu che consentono ai lavoratori di votare solo le liste presenti nella singola unità produttiva, elezioni frammentate e senza lista nazionale ove è vitato ai sindacati di base di tenere assemblee in orario di servizio per trovare candidati). La pretesa, contraria alle disposizioni dello Statuto dei Lavoratori, nasce con un contratto nazionale quadro sui permessi sindacali nel quale, in pieno conflitto d’interessi, Cgil, Cisl, Uil, Snals-Confsal, Gilda-Fgu e controparti pubbliche pattuivano di riservare agli apparati di casta confederali non solo le aspettative retribuite (2mila nel pubblico impiego), ma persino quelle che non danno luogo a nessuna retribuzione.

 Citando una lontana sentenza della Cassazione, il Giudice ribadiva quindi, già nel 2018, che quanto previsto dalla legge non può essere aggirato con un accordo fra Stato, Ministero ed alcune organizzazioni sindacali (a danno di altre). La L. 300/70 è molto chiara: l’aspettativa non retribuita spetta ai membri degli organi statutari dirigenti di qualsiasi organizzazione sindacale. Citiamo dalla sentenza: “Trattasi infatti di un diritto riconosciuto a tutela della libertà sindacale del lavoratore ed alla libera applicazione delle relative attività, costituzionalmente garantito (cfr. artt. 39 e 51 Costituzione), che non è suscettibile di limitazioni o discriminazioni”.

Una buona premessa per la battaglia finale quando s’è discusso in Tribunale dell’aspettativa non retribuita del successivo anno scolastico, dopo una ben diversa sentenza che, pilatescamente, non è entrata nel merito perché non ci sarebbe stato “periculum in mora”, dal momento che all’inizio dell’anno scolastico 2017/2018, in attesa che la giustizia si pronunciasse, sono stato costretto (annullato il primo) a mettermi di nuovo in anno “sabatico”, senza stipendio e senza contributi. Non c’erano più “scuse”: l’anno sabatico non è ripetibile. Infatti, il 3 marzo 2020 un’altra sentenza ribadiva il diritto all’aspettativa: 3 a 1, punteggio tennistico… Però il 10.5.22 la Corte d’Appello di Roma ha bizzarramente ritenuto di nuovo “derogabile” lo Statuto dei Lavoratori, confondendo la distribuzione dei distacchi a carico dello stato derivanti dalla “rappresentatività” calcolata a parte con quelli non retribuiti che invece la legge prevede per i membri di organismi statutari di qualsiasi sindacato.

L’ULTIMA SENTENZA. Quest’ultima sentenza del 20 maggio ha chiuso il cerchio. Come disposto dalla Cassazione, riassumendo la causa, la stessa Corte d’Appello di Roma con un nuovo Giudice, il Dott. Vito Francesco Nettis, ha esaurito la questione senza più possibilità di replica, con ulteriori aggravi per lo stato perché, oltre alla conferma della precedente, è intervenuta un’altra condanna alle spese: €.5.000,00 per il giudizio di appello; €.4.000,00 per il giudizio di Cassazione; €.5.000,00 per l’ultima fase, per un totale di 18.039 euro. Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, Iva e Cap come per legge.

Era stata la Corte di Cassazione, con sentenza del 9 febbraio 2026 a riformare e rinviare alla Corte d’Appello la precedente decisione negativa perché venisse riformata, ribadendo che l’art. 31 della L. 300/70 è inderogabile e non può venire negato da norme pattizie sui distacchi, che siano onerosi (e discriminati dalla cosiddetta “rappresentatività”) o meno. Ora la vittoria dell’Unicobas Scuola, assistito dall’Avv. Giovanni Angelozzi del Foro di Roma, è definitiva (e fa giurisprudenza).

Una lezione anche per tutti quei “costituzionalisti di Sua Maestà” (ben radicati anche dentro una certa “sinistra” ormai ridotta alla frutta), sinora assolutamente muti a fronte di tali vergogne anche perché legati a doppio filo a quelle stesse Confederazioni (Cgil in primis) che, con il gioco delle parti, negli ultimi 30 anni hanno garantito come contropartita l’imposizione sui lavoratori dell’austerità voluta dalla “Troika”, il massacro degli stipendi, delle pensioni e del welfare.Stefano d’Errico (Segretario nazionale Unicobas)


Scopri di più da Brescia Anticapitalista

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.