II. Quadro normativo
8. Il divieto del genocidio costituisce una norma imperativa del diritto internazionale (jus cogens), un obbligo giuridico internazionale accettato e riconosciuto dall’intera comunità degli Stati e dal quale non è ammessa alcuna deroga. I principi alla base della Convenzione sul genocidio sono riconosciuti da tutte le nazioni come vincolanti per ogni Stato, anche in assenza di obblighi derivanti da trattati. Nel caso Barcelona Traction, la Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto l’esistenza di un obbligo erga omnes di prevenire e punire il genocidio, vale a dire che tutti gli Stati hanno il dovere di prevenire e punire il genocidio ovunque e ogniqualvolta esso si verifichi o possa verosimilmente verificarsi.
9. Il dovere di prevenire il genocidio impone agli Stati di adottare tutte le misure necessarie per cercare di evitare o interrompere la commissione del genocidio. Tale obbligo si cristallizza “nel momento in cui lo Stato viene a conoscenza, o avrebbe normalmente dovuto venire a conoscenza, dell’esistenza di un serio rischio che venga commesso un genocidio”. Di conseguenza, l’obbligo sorge quando uno Stato è posto nella condizione di conoscere informazioni che indicano il rischio di atti genocidari e dispone della capacità e dei mezzi per impedirne la realizzazione.
10. La commissione del genocidio può determinare la responsabilità internazionale dello Stato qualora l’atto compiuto da un agente sia giuridicamente attribuibile allo Stato. Di conseguenza, per configurare la responsabilità dello Stato per genocidio, il crimine deve essere stato perpetrato con il richiesto intento specifico prima che la condotta possa essere imputata allo Stato. Non è necessario che lo Stato condivida l’intento specifico dell’autore materiale, purché disponga di piena conoscenza dei fatti rilevanti.13 La Corte internazionale di giustizia ha precisato che “non può esservi una constatazione di complicità nei confronti di uno Stato se non, almeno, quando i suoi organi erano consapevoli che un genocidio stava per essere commesso o era in corso”.
11. Il dovere di punire la commissione di un genocidio sorge quando sono stati commessi atti genocidari. Tale dovere richiede che lo Stato indaghi efficacemente e punisca debitamente gli atti che possono costituire genocidio, laddove sia in grado di farlo, tenendo conto dei mezzi e delle capacità dello Stato.
12. Il genocidio è definito esattamente negli stessi termini dalla Convenzione sul Genocidio e dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. Si tratta di un reato internazionale che comporta responsabilità penale individuale. Il suo status di reato è riconosciuto dal diritto internazionale consuetudinario e vincola tutti gli Stati, indipendentemente dal fatto che siano parti della Convenzione sul Genocidio o dello Statuto di Roma. Lo Statuto di Roma che ha istituito la Corte Penale Internazionale conferisce a tale Corte la giurisdizione per perseguire e punire gli individui responsabili del crimine di genocidio se commesso sul territorio di uno Stato parte, indipendentemente dalla nazionalità dell’autore del reato, o da un cittadino di uno Stato parte, ovunque sia stato commesso. Inoltre, il crimine è soggetto alla giurisdizione universale e i responsabili possono essere processati e puniti in qualsiasi Stato. Parallelamente, qualora funzionari statali commettano o omettano di impedire la commissione di un genocidio, lo Stato può essere ritenuto responsabile del crimine se sono soddisfatti i criteri di attribuzione.
13. Il crimine di genocidio ricomprende gli atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Non ricomprende gli atti volti a distruggere qualsiasi gruppo, ma solo quelli definiti come tali in base alla nazionalità, alla razza, all’etnia o alla religione. La Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto che il popolo palestinese è uno di questi gruppi.
14. Ai sensi della Convenzione sul Genocidio e dello Statuto di Roma (della Corte Penale Internazionale), si commette genocidio quando uno o più dei seguenti cinque tipi di atti sono commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
a. Uccisione di membri del gruppo;
b. Lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c. Il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale;
d. Misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e. trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.17
15. Quanto all’elemento mentale necessario (del delitto), va osservato che ciascuno degli atti sopra indicati deve essere commesso intenzionalmente (cioè non per negligenza) e che, affinché ciascun atto costituisca genocidio, deve inoltre essere commesso con l’intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. Rispetto alla terza categoria (delittiva), ‘Il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale’, è necessario dimostrare che l’atto non solo è stato commesso deliberatamente (l’opposto di un atto accidentale o collaterale) ma che è stato inflitto “in modo da contribuire allo scopo generale di distruggere il gruppo, in tutto o in parte.” Rispetto alla quarta categoria delittiva, ‘misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo’, è necessario dimostrare che tali misure sono state imposte intenzionalmente non solo come forma di castigo contro il gruppo ma anche per prevenire le nascite all’interno del gruppo “in modo tale da contribuire alla distruzione definitiva di quel gruppo”.
16. Sulla base degli accertamenti contenuti in questo rapporto e di altri numerosi casi, la Commissione concentra la sua attenzione su quattro categorie di atti punibili ai sensi dell’articolo II della Convenzione sul genocidio, ovvero: (i) Uccisione di membri del gruppo; (ii) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo; (iii) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; e (iv) misure
miranti a impedire nascite all’interno del gruppo. Finora la Commissione non ha prove riguardo alla quinta categoria di atto (costitutivo di genocidio), il trasferimento forzato di fanciulli.
17. Uno Stato Parte della Convenzione sul Genocidio può essere ritenuto responsabile di genocidio per azioni compiute dai propri organi o gruppi le cui azioni sono attribuibili allo Stato. Inoltre, uno Stato parte può essere ritenuto responsabile per non aver impedito o punito il genocidio. Discuteremeo quest’aspetto in maggior dettaglio sotto (vedere ‘Conseguenze legali sugli Stati e sui loro obblighi’)
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